Art. 2
In vigore dal 1 feb 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1952 conformemente a quanto stabilito dall' dell'Accordo commerciale e 16 dell'Accordo di pagamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato atta Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-rd-2