Accordo 2
Art. 16
In vigore dal 1 feb 1953
Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 aprile 1952 e sarà valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Firmato al Madrid il giorno ventisei marzo millenovecentocinquantadue.
Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo MERZAGORA MARTIN ARTAJO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-16