Accordo 2

Art. 15

In vigore dal 1 feb 1953
Qualora una o entrambe le Parti contraenti aderissero a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-15

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