Accordo 2

Art. 10

In vigore dal 1 feb 1953
Il saldo risultante alla scadenza del presente Accordo nel "Conto Generale" dopo la liquidazione delle operazioni in corso, dovrà essere regolato entro tre mesi dalla scadenza mediante cessione di divise accettate dal Paese creditore, a meno che i due Governi non convengano altra forma di liquidazione di detto saldo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-10

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