Accordo 2
Art. 12
In vigore dal 1 feb 1953
Per mezzo del "Conto Generale" saranno regolati i pagamenti relativi a:
a) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;
b) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Itali e la Spagna, quali: spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando con navi od aerei italiani e spagnoli), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo, ecc.;
c) spese di porto e di rifornimento sostenute nei porti spagnoli e italiani da navi battenti bandiera di uno dei due Paesi, con esclusione del bunkeraggio;
d) spese di rappresentanza commerciale, di pubblicità, commissioni e senserie;
e) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;
f) diritti, tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;
g) abbonamenti a giornali e riviste;
h) spese dell'Ambasciata e dei Consolati di Spagna in Italia e dell'Ambasciata di Spagna, presso la Santa Sede, rispettivamente dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna, ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;
i) sovvenzioni e quote dovute a scuole e ad Enti culturali e scientifici di uno dei due Paesi nell'altro e contributi a favore delle Camere di Commercio;
l) pagamenti relativi alla collaborazione tecnica e cinematografica fra i due Paesi nonché all'interscambio di films, in conformità di quanto potrà essere stabilito con apposito accordo da concludersi al riguardo;
m) risparmi che i cittadini italiani e spagnoli abbiano realizzato con il loro lavoro in Spagna o rispettivamente in Italia, in caso di loro definitivo rimpatrio;
n) spese di viaggio, sostentamento, soggiorno, studio e spedalità;
o) diritti d'autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;
p) salari, stipendi, pensioni, premi e indennità di assicurazioni sociali, vitalizi e rendite;
q) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;
r) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;
s) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;
t) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, compreso le Compagnie di navigazione aerea, in conformità, di quanto potrà essere stabilito con accordi speciali da, concludersi al riguardo;
u) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi pagamenti siano previsti in lire o in pesetas;
v) indennizzi assicurativi;
z) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e l'Istituto Espanol di Moneda Extranjera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-12