Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 7

In vigore dal 27 set 1952
Agli invalidi iscritti nei ruoli degli aspiranti al collocamento le Rappresentanze provinciali rilasciano le tessere personali di cui all' della legge, indicando il termine della validità delle tessere stesse: a vita per coloro che fruiscono di pensione vitalizia o per quelli di cui ai comma primo, secondo, terzo e quarto dell' del presente regolamento, oppure specificando la data di scadenza per gli invalidi che fruiscono di assegno rinnovabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo