Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 6

In vigore dal 27 set 1952
Nei casi di esclusione dal beneficio del collocamento a norma dell', lettera b della legge, avverso il giudizio di incollocabilità espresso dall'ufficiale sanitario, è data facoltà, sia agli invalidi interessati che alle organizzazioni che li rappresentano, di chiedere il giudizio del Collegio medico provinciale, di cui all' della legge. Qualora l'ufficiale sanitario ed il Collegio medico si siano concordemente pronunciati per la esclusione dal beneficio del collocamento, la Rappresentanza provinciale dell'Opera trasmetterà gli atti al Ministero del tesoro per i provvedimenti di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 648.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-6

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