Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 5

In vigore dal 27 set 1952
Per gli invalidi affetti dalle lesioni indicate nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell' del presente regolamento l'ufficiale sanitario deve esplicitamente dichiarare se ed in quale delle voci seguenti sia contemplata l'invalidità: Nona categoria: Voci 4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani; 7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici. Decima categoria: Voci 3. - La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici; 4. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici; 5. - La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita tra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici; 6. - La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, tra le due mani, compresa, o non, quella di uno degli indici. Tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 6. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 7. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici o di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 8. - La perdita delle ultime falangi dei due indici; 9. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 10. - La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 11. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici. Tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 7. - La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-5

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