Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 4

In vigore dal 27 set 1952
La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo e precisamente: a) quando l'invalido sia provvisto di pensione di guerra, è sufficiente la presentazione di uno dei seguenti documenti: decreto di concessione di pensione, certificato o libretto di iscrizione, Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, credenziale di concessione provvisoria, oppure copia autentica di detti documenti rilasciata dal sindaco o da un notaio; b) quando si tratti di invalido militare in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza della minorazione da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare; c) quando si tratti invece di invalido civile, all'estratto di visita collegiale deve essere allegata una dichiarazione della prefettura ovvero della questura, o del competente Comando dei carabinieri circa le circostanze di fatto, luogo e tempo in cui fu riportato l'infortunio; d) nel casi di cui alle precedenti lettere b) e c), quando la causa bellica non sia sufficientemente provata, la decisione spetta al Consiglio direttivo di cui all' della legge, in via provvisoria; e) nel caso che l'assegno temporaneo sia scaduto e la liquidazione dell'assegno per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido deve presentare tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda ha fruito di assegno o di indennità per una delle lesioni indicate al primo, secondo, terzo e quarto comma dell' del presente Regolamento. 2) i documenti indicati ai numeri 2 e 3 dell' della legge. Il certificato di cui al citato n. 3 dell' dovrà contenere, oltre gli elementi espressamente indicati dalla legge, l'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione o mestiere. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/09/1952, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-4

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