Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 2

In vigore dal 27 set 1952
Nell'ambito delle categorie professionali previste dall' della legge, gli invalidi aspiranti al collocamento saranno iscritti nei relativi ruoli distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per qualifica e specializzazione. Le distinzioni di cui sopra hanno mero valore indicativo ai fini di una oculata selezione dei minorati collocabili, in rapporto alle occupazioni cui il datore di lavoro intende destinarli. È pertanto il datore di lavoro è tenuto a far luogo alle assunzioni di legge anche indipendentemente dalle distinzioni predette, salvo quanto disposto dall' del presente Regolamento. Trattandosi di aziende con non più di 20 dipendenti, ove venga dimostrata l'assoluta impossibilità di utilizzare il minorato se non provvisto del requisito professionale minimo indispensabile per il genere di lavoro - principale o ausiliario - praticato nell'azienda, il Consiglio direttivo di cui all' della legge può - se lo ritenga opportuno - rimandare la assunzione per un periodo di 180 giorni, in attesa che tra i minorati si rendano disponibili elementi più idonei. I mutilati e invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica di campi minati, i quali abbiano optato per il trattamento di pensione privilegiata di guerra, ai sensi dell', comma quarto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1815, hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all' della legge. I mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio, previsti dalla legge 19 agosto 1948, n. 1180, debbono essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all' della legge.
Storico versioni

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