Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 16

In vigore dal 27 set 1952
Salvo quanto disposto dal successivo , il computo delle assunzioni obbligatorie presso i privati datori di lavoro in relazione alle categorie professionali previste dall' della legge per la compilazione dei ruoli dei collocabili, viene effettuato distintamente per operai ed impiegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-16

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