Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 15

In vigore dal 27 set 1952
Nel numero dei prestatori di lavoro subordinato, occupati presso i datori di lavoro di cui all' della legge, si intendono compresi anche gli apprendisti, purchè retribuiti. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione degli invalidi, a norma dell' della legge, il computo del personale dipendente da ogni singolo datore di lavoro deve effettuarsi sul complesso aziendale e non sui singoli stabilimenti, anche se dislocati in province diverse. Per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, non si tiene conto, nel calcolo del numero dei dipendenti, degli operai ed impiegati che siano soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-15

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