Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 17
In vigore dal 27 set 1952
Il datore di lavoro, che non abbia provveduto direttamente alle assunzioni, deve rivolgere alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi la richiesta del personale invalido occorrente specificando:
1) il numero dei posti disponibili per ciascuna categoria di lavoro o di impiego, sia per gli invalidi militari, sia per gli invalidi civili;
2) il trattamento economico fatto al personale dipendente, che trovasi in servizio, per le medesime categorie di lavoro o di impiego.
In caso di indisponibilità di elementi collocabili dell'una o dell'altra categoria di invalidi di cui agli della legge, si applicano le norme di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-17