Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 29
In vigore dal 27 set 1952
Il datore di lavoro di cui all' della legge, esperite le pratiche per l'assunzione di invalidi e di orfani di guerra a norma del presente regolamento e trascorso il periodo di dieci giorni dalla richiesta dei medesimi - previo rilascio da parte della Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi o del Comitato provinciale dell'Opera orfani della dichiarazione da cui risulti che non vi è personale invalido od orfano disponibile - non è tenuto alla osservanza dell'obbligo di assumere invalidi ed orfani di guerra, fino a quando gli organi suddetti non gli notifichino i nominativi di invalidi ed orfani da assumere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-29