Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 34

In vigore dal 27 set 1952
Le Aziende e gli Istituti di cui all' della legge, le quali svolgano una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, una attività intermediaria nella circolazione dei beni, una attività di trasporto per terra, per mare, lacustre o fluviale o per aria, una attività creditizia o assicurativa o altre attività ausiliarie delle precedenti, possono optare per il trattamento previsto per i privati datori di lavoro, di cui all' della legge e, in tal caso, saranno soggette a tutte le disposizioni stabilite al riguardo fermo restando però quanto disposto dall' della legge medesima. L'opzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale devesi inoltrare formale domanda per il tramite dell'Opera invalidi che esprimerà il proprio motivato parere. Per le Aziende dipendenti da Enti pubblici locali la domanda di opzione deve essere inoltrata previa deliberazione adottata nelle forme di legge e subordinatamente ad autorizzazione del prefetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-34

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