Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 36

In vigore dal 27 set 1952
Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale di cui all' della legge devono dare notizia alla sede centrale dell'Opera invalidi di tutti i posti messi a concorso e di quelli conferibili senza concorso, nonché delle assunzioni eccezionali a posti non di ruolo, consentite dalla legge. Le Amministrazioni degli Enti locali, delle Aziende municipalizzate e degli altri Istituti di cui allo stesso articolo della legge devono fare le stesse comunicazioni alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi competente per territorio. La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi deve dare notizia alla sede centrale dei concorsi e dei posti conferiti senza concorso, dei quali ha avuta comunicazione, ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-36

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