Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 41
In vigore dal 27 set 1952
Ai fini dell'applicazione dell' della legge, sono equiparati agli impiegati di gruppo C o d'ordine e subalterno delle Amministrazioni statali, i salariati delle Amministrazioni comunali e provinciali, delle Aziende municipalizzate, degli istituti di Stato, degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in genere di tutte le altre Amministrazioni o Istituti soggetti a vigilanza governativa centrale o locale, i quali svolgano rispettivamente mansioni di impiegati d'ordine e di sorveglianza o di attesa.
Ai fini dell'applicazione dell' della legge, i salariati che prestino un'attività prevalentemente se non esclusivamente manuale, dipendenti dagli Enti ed Amministrazioni di cui al precedente comma, sono equiparati alla categoria degli Operai delle Amministrazioni statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-41