Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 38

In vigore dal 27 set 1952
Ai sensi dell' della legge, sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola Amministrazione, Istituto od Ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa Amministrazione o in Amministrazioni affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità, si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'Ente senza speciale esperienza professionale. Per far luogo all'applicazione degli della legge, sia per i posti di gruppo A e B o equiparati da assegnarsi per concorso, sia per quelli di gruppo C o d'ordine e subalterno, come pure per quelli non di ruolo, è sufficiente che i posti siano più di uno, anche se due soltanto. Le proporzioni d'impiego per gli invalidi stabilite dallo della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali o tecnici. La precedenza di cui all' della legge riguarda esclusivamente l'assunzione e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-38

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