Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 42
In vigore dal 27 set 1952
Per gli Enti e gli Istituti pubblici e per le Aziende di trasporto in concessione il cui personale non abbia qualifiche corrispondenti a quelle previste dalla legge e dal presente Regolamento, sarà approvata una tabella di equiparazioni con decreto del Ministro che esercita la vigilanza su detti Enti, Istituti o Aziende, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Alle relative decisioni gli Enti in parola dovranno uniformarsi anche nella compilazione delle denunce periodiche, previste dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-42