Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 45

In vigore dal 27 set 1952
Le Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi devono trasmettere semestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla sede centrale dell'Opera invalidi un prospetto statistico riassuntivo dello stato della occupazione e della disoccupazione delle categorie degli invalidi ed orfani, desunto dalle denunce prescritte dall' della legge avvalendosi del prospetto allegato mod. C.L. 6.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-45

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