Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 49
In vigore dal 27 set 1952
Le modalità relative al computo delle assunzioni obbligatorie, di cui al precedente , si applicano alle assunzioni che verranno effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non potranno essere invocate dal datore di lavoro per effettuare licenziamenti di invalidi già in servizio, anche se in eccedenza rispetto al personale occupato in ciascuna delle due categorie di impiego e di lavoro considerate nel citato .
Ai fini della norma di cui ai precedente comma il datore di lavoro è autorizzato, in via temporanea, a portare l'eventuale eccedenza di invalidi occupati in una categoria a compenso del minor numero di invalidi occupati nell'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-49