Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 46
In vigore dal 27 set 1952
Oltre che all'ispettorato del lavoro, la funzione ispettiva per la applicazione delle norme sull'assunzione degli invalidi e per l'accertamento delle relative contravvenzioni, compete, ai sensi dell' della legge 3 dicembre 1925, n. 2151:
a) ai componenti del Consiglio direttivo delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi;
b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio stesso, autorizzati dal prefetto, in base alle deliberazioni di detto Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-46