Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 47

In vigore dal 27 set 1952
Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 5% sulle prime L. 100.000 (centomila) dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 3% sulle somme da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila) e dell'1% sulle ulteriori somme. Nulla spetta però al personale e agli organi di cui al precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-47

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