Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 48
In vigore dal 27 set 1952
Le compensazioni consentite, successivamente al 16 aprile 1946, ai sensi dell' del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, saranno valide sino a tutto il secondo anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, salvo revoca del provvedimento che autorizza la compensazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-48