Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 10
In vigore dal 27 set 1952
Spetta ai Consigli direttivi delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti esibiti dagli interessati e dei risultati dell'eventuale visita medica collegiale.
La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi qualora il Consiglio direttivo accerti che l'invalido, in base ai documenti presentati, non si trova nelle condizioni di essere iscritto nel ruolo provinciale degli invalidi ne rifiuta l'iscrizione, dandone immediato avviso all'interessato.
Contro il provvedimento di non iscrizione è ammesso il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla Rappresentanza provinciale sulla base dei documenti di cui all' del presente regolamento è documento valido al fine della attestazione della qualità di invalido militare o civile di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-10