Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 11
In vigore dal 27 set 1952
Il Collegio medico provinciale, di cui all' della legge è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso la Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.
Il Collegio medico è composto da tre medici designati uno dalla Rappresentanza dell'Opera invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della provincia.
La scelta deve ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Presidente è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che lo sceglie tra i membri del Collegio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-11