Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 8
In vigore dal 27 set 1952
A norma dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, i mutilati ed invalidi di guerra hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, classificati per professioni o per mestieri adatti alle loro condizioni fisiche dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi. Pertanto, ai fini del coordinamento delle attività degli Uffici del lavoro e delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, in materia di collocamento dei minorati di guerra, saranno osservate le seguenti norme:
a) ogni avviamento effettuato dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi sarà comunicato al competente Ufficio di collocamento, che provvederà a consegnare allo interessato il libretto di lavoro, previo ritiro dell'attestato di iscrizione - Mod.
C/1 - e ad effettuare le opportune variazioni sulla scheda personale - Mod. C/2 - o a prendere nota in apposito registro dell'avviamento, nel caso in cui l'invalido non risulti iscritto nelle liste di collocamento;
b) gli avviamenti al lavoro di invalidi effettuati dagli Uffici di collocamento saranno di volta in volta comunicati alle competenti Rappresentanze dell'Opera invalidi;
c) gli Uffici di collocamento, ai quali, a norma dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, i datori di lavoro debbono comunicare il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, sono tenuti, qualora si tratti di lavoratori invalidi di guerra, a dare notizia di dette comunicazioni alle competenti Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi che ne abbiano fatto richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-8