Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 21

In vigore dal 27 set 1952
L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro, fermo restando quanto è disposto dal quarto comma dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-21

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