Art. 21
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 21

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In vigore dal 27 set 1952
L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro, fermo restando quanto è disposto dal quarto comma dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-21