Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 23
In vigore dal 27 set 1952
Nel computo del personale dipendente, ai fini della determinazione delle aliquote percentuali di assunzioni obbligatorie, a norma dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, i datori di lavoro sono autorizzati a non tener conto dei dipendenti assunti in applicazione dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222; analoga autorizzazione agli effetti degli obblighi di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, è concessa nei confronti dei dipendenti assunti in applicazione dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-23