Art. 23
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 23

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In vigore dal 27 set 1952
Nel computo del personale dipendente, ai fini della determinazione delle aliquote percentuali di assunzioni obbligatorie, a norma dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, i datori di lavoro sono autorizzati a non tener conto dei dipendenti assunti in applicazione dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222; analoga autorizzazione agli effetti degli obblighi di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, è concessa nei confronti dei dipendenti assunti in applicazione dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-23