Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 1

In vigore dal 27 set 1952
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra . Nei ruoli provinciali, di cui all' della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono iscritti gli invalidi che, possedendo i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito la pensione di guerra o assegno rinnovabile, salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) dell' del presente regolamento. Gli invalidi che siano affetti da lesioni ascritte od ascrivibili ad una delle voci contemplate da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, continuano a beneficiare del collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo o dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto e sono pertanto iscritti nei ruoli provinciali di cui al precedente comma. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. La stessa disposizione si applica altresì agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-1

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