Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 3
In vigore dal 27 set 1952
L'invalido di guerra disoccupato, che intende avvalersi delle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, deve inoltrare domanda alla Rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, anche a mezzo del sindaco del Comune di residenza.
L'ufficio, cui la domanda è presentata, deve rilasciarne ricevuta.
Le domande presentate dagli invalidi ai sindaci dei rispettivi
Comuni sono trasmesse entro cinque giorni dalla data di consegna alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-3