Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 24

In vigore dal 27 set 1952
Le aziende private soggette alla legge debbono tenere in evidenza presso ciascun stabilimento due distinti elenchi rispettivamente degli invalidi militari e civili con l'indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita e data di assunzione degli invalidi occupati, nonché della data dei licenziamenti di invalidi eventualmente effettuati nel semestre solare. Debbono altresì tenere a disposizione della Rappresentanza dell'Opera invalidi le tessere personali di cui all' della legge, ritirate agli interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-24

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