Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 26

In vigore dal 27 set 1952
La compensazione territoriale, di cui al secondo comma dell' della legge, ha luogo di diritto per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e da Enti pubblici a carattere nazionale o aventi uffici in più province. In tutti gli altri casi la domanda relativa deve essere redatta e presentata secondo le stesse modalità stabilite dal precedente articolo per gli esoneri. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà provvisoriamente autorizzare la compensazione se il datore di lavoro dimostri di avere occupato per intiero le aliquote di invalidi in relazione alla totalità del personale dipendente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-26

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