Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 25
In vigore dal 27 set 1952
L'esonero di cui all' della legge può essere richiesto soltanto dai privati datori di lavoro e dalle imprese contemplate dal primo comma dell' del presente Regolamento che siano autorizzate all'opzione a norma del secondo comma dell'articolo stesso, ferme restando le disposizioni previste dall' detta legge.
La domanda di esonero, limitatamente all'escomputo richiesto, ha effetto sospensivo dall'obbligo di assunzione:
a) per le imprese di cui al primo comma che l'abbiano proposta entro i termini previsti dall' della legge per la regolarizzazione della situazione aziendale in rapporto alla mano d'opera invalida;
b) per le imprese di nuova costituzione, semprechè venga avanzata entro il primo anno di attività.
È riconosciuto altresì l'effetto sospensivo delle domande di esonero, allorquando dette domande siano inoltrate entro 180 giorni dal verificarsi di aumenti di personale che determinino l'obbligo delle imprese di assumere nuovi lavoratori invalidi, e limitatamente alla assunzione di detti invalidi.
La domanda deve essere prodotta dai legali rappresentanti dell'azienda, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presentata in duplice copia, di cui una in carta legale, alla Rappresentanza dell'Opera invalidi della provincia in cui si trova la sede principale dell'azienda stessa.
La domanda di esonero, oltre ad esporre i motivi specifici dalla richiesta, deve precisare le denominazioni e le località degli stabilimenti per i quali si richiede la concessione e contenere le rispettive situazioni del personale valido ed invalido occupato, distinto per sesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-25