Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 12

In vigore dal 27 set 1952
Le designazioni di cui al precedente articolo dovranno pervenire entro il 30 novembre del secondo anno del biennio al prefetto della provincia il quale le inoltrerà entro il 15 dicembre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al proprio parere sulle qualità morali e professionali dei designati ed alle lettere di accettazione dell'eventuale nomina da parte dei medesimi. Le Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi designeranno di norma il proprio medico di fiducia o, eccezionalmente, un nominativo scelto fra una terna di sanitari segnalati dagli organi provinciali delle Associazioni nazionali invalidi di guerra e vittime civili di guerra. Qualora gli enti e le organizzazioni provinciali interessati non provvedano alle designazioni entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo, oppure in caso di disaccordo nelle designazioni, le designazioni stesse saranno fatte dal prefetto. L'Opera invalidi, cui compete l'onere della spesa per il funzionamento dei Collegi medici in relazione al propri compiti istituzionali, stabilirà con proprio regolamento la misura dei compensi da corrispondere ai sanitari appartenenti ai Collegi stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-12

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