Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 30

In vigore dal 27 set 1952
Le aziende agricole soggette all'imponibile di mano d'opera sono tenute ad occupare invalidi di guerra, anche relativamente al personale occupato in applicazione dei decreti prefettizi emanati a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, salvo il disposto dell'ultimo comma dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375. Le assunzioni di minorati in applicazione del precedente comma dovranno essere effettuate entro il limite massimo dell'imponibile di mano d'opera agricola fissato dai decreti suddetti, e non in soprannumero. È a cura delle Rappresentanze provinciali dell'Opera Invalidi, di concerto con le Commissioni per la massima occupazione in agricoltura, provvedere alla determinazione e allo avviamento delle prescritte aliquote di lavoratori invalidi di guerra presso le aziende agricole soggette all'imponibile. In relazione all'entità dell'imponibile stesso, tenuto conto della limitazione di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-30

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