Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 31
In vigore dal 27 set 1952
Le imprese, di cui all' della legge, sono tenute, per quanto riguarda le denunce periodiche di cui all', ad inoltrare le denunce medesime direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Sede centrale dell'Opera invalidi di guerra, se a carattere nazionale o aventi filiazioni in più di una provincia; quando invece esercitino la propria attività nell'ambito di una sola provincia le rispettive denunce saranno inviate al prefetto e alla locale Rappresentanza dell'Opera invalidi.
I servizi di trasporto in concessione, di cui al predetto della legge, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-31