Art. 29
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 29

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In vigore dal 27 set 1952
Il datore di lavoro di cui all' della legge, esperite le pratiche per l'assunzione di invalidi e di orfani di guerra a norma del presente regolamento e trascorso il periodo di dieci giorni dalla richiesta dei medesimi - previo rilascio da parte della Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi o del Comitato provinciale dell'Opera orfani della dichiarazione da cui risulti che non vi è personale invalido od orfano disponibile - non è tenuto alla osservanza dell'obbligo di assumere invalidi ed orfani di guerra, fino a quando gli organi suddetti non gli notifichino i nominativi di invalidi ed orfani da assumere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-29