Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 71
Parabordi
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-71