Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 67

Ormeggi di punta o in andana

In vigore dal 6 mag 1952
Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-67

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo