Art. 62
Preferenze negli accosti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-62
Preferenze negli accosti
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La disposizione stabilisce che l'accosto delle navi e dei galleggianti deve avvenire, come regola generale, seguendo l'ordine di arrivo al porto. Il comandante del porto è l'autorità incaricata di regolare tali operazioni. Tuttavia, sono previste eccezioni per specifiche imbarcazioni. In particolare, possono avere la precedenza le navi destinate a servizi speciali oppure quelle che trasportano carichi particolari.
La norma disciplina l'assegnazione degli accosti nei porti per garantire un criterio ordinato e imparziale basato sull'arrivo, consentendo deroghe solo per motivate esigenze legate al servizio o al carico.
Si applica al comandante del porto, nonché a tutte le navi e ai galleggianti che richiedono l'accosto.
Una nave mercantile arriva in porto prima di un'altra imbarcazione e ha normalmente diritto ad accostare per prima. Se però la seconda nave trasporta un carico particolare o è adibita a un servizio speciale, il comandante del porto può autorizzarla ad accostare in via preferenziale.
Il comandante del porto ha l'obbligo di seguire l'ordine di arrivo nel regolare gli accosti, salvo le eccezioni per servizi speciali o carichi particolari; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.