Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 62
212 / 563Preferenze negli accosti
In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-62