Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 59

Ordinanza di polizia marittima

In vigore dal 29 lug 2003
A norma degli dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

Note all'articolo

  • La L. 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-59

In sintesi

L'articolo attribuisce al capo di circondario il potere di disciplinare, tramite ordinanza pubblicata all'albo, l'organizzazione e la sicurezza dei porti e delle zone demaniali marittime o di mare territoriale. Il provvedimento regola lo stazionamento, l'ormeggio, l'entrata e l'uscita di navi, galleggianti e idrovolanti, nonché i turni e le aree di accosto per passeggeri e merci. Inoltre, disciplina i servizi di zavorra, il trasporto di persone con imbarcazioni, la movimentazione di merci pericolose e le aree destinate a cantieristica, riparazione e alaggio. Infine, salvo diversa disposizione, il capo di circondario stabilisce le tariffe dei servizi applicabili nell'ambito della propria circoscrizione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'ordine, la sicurezza e la corretta gestione operativa delle attività marittime e portuali all'interno della circoscrizione.

A chi si applica

Si applica al capo di circondario marittimo e a tutti i soggetti che utilizzano i porti, le zone demaniali marittime e il mare territoriale (comandanti di navi, galleggianti, idrovolanti, operatori portuali e passeggeri).

Esempio pratico

Il capo di circondario emana e affigge all'albo un'ordinanza per stabilire i turni di attracco delle navi commerciali a un determinato molo e le regole di sicurezza per lo sbarco di merci pericolose.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il capo di circondario di regolare le materie previste mediante ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio; il testo non specifica sanzioni.

Cosa è cambiato

L'articolo 8, comma 1, della Legge 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto la modifica dell'articolo 59 del regolamento.

Domande frequenti

Come viene resa nota l'ordinanza del capo di circondario?L'ordinanza viene pubblicata nell'albo dell'ufficio del capo di circondario.
Quali mezzi di trasporto e strutture sono soggetti alla disciplina dell'ordinanza?La disciplina riguarda navi, galleggianti, idrovolanti, imbarcazioni per il trasporto di persone e i relativi mezzi di ormeggio come boe, gavitelli e catenari.
Chi stabilisce le tariffe dei servizi nei porti della circoscrizione?Le tariffe dei servizi sono determinate dal capo di circondario per i porti e le zone in cui sia ritenuto necessario, salvo che sia diversamente stabilito.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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