Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 57
Raccolta di materiali abbandonati
In vigore dal 6 mag 1952
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.
Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-57