Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 52

Norme per le concessioni

In vigore dal 6 mag 1952
Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-52

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