Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 53

Tabelle

In vigore dal 6 mag 1952
Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-53

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