Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 51
Spese per ispezioni e collaudi
In vigore dal 6 mag 1952
Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell', sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli .
All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.
Per tali depositi si osservano le norme di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-51