Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 46

Parere del genio civile

In vigore dal 6 mag 1952
Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-46

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